Il bonus consiste nello sgravio del 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni di personale non dirigenziale effettuate nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 ed il 31 dicembre 2025
La misura è stata introdotta dall’articolo 22 del Decreto Legge n.60 del 7 maggio 2024, che è stato convertito in legge il 4 luglio scorso. Lo sgravio andrà a regime dopo l’autorizzazione della Commissione Europea, e l’emanazione del Decreto del Ministero del Lavoro contenente le modalità attuative.
Il datore di lavoro privato potrà avvalersi dell’esonero contributivo integrale se
- la persona assunta ha meno di 35 anni, e non ha avuto in precedenza contratti a tempo indeterminato;
- il contratto di lavoro stipulato è subordinato a tempo indeterminato.
In alternativa al secondo requisito, è necessario che un pregresso contratto di lavoro subordinato da tempo determinato si trasformi in indeterminato.
Lo sgravio avrà un ammontare mensile massimo di 500 euro, e una durata massima di 24 mesi. Non sarà possibile usufruire di questa misura né per il lavoro domestico né per l’apprendistato.
Esonero contributivo integrale: cosa cambia per donne e Mezzogiorno
L’importo mensile massimo di sgravio sarà invece di 650 euro nel caso di
- lavoratrici svantaggiate disoccupate da almeno due anni, o da almeno sei mesi se residenti nel Mezzogiorno;
- assunzioni effettuate senza vincoli anagrafici (sono esclusi dirigenti e lavoratori domestici) nella Zona Economica Speciale del Mezzogiorno (Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna): la durata massima prevista, in questo caso, è di 30 mesi.
È importante specificare che lo sgravio contributivo del 100% non ha ricadute sul lavoratore: non ostacola né ritarda l’acquisizione del diritto alla pensione, e non ne riduce l’importo. Infatti, l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta confermata.
Esonero contributivo integrale: i requisiti del datore di lavoro privato
Nei sei mesi che hanno preceduto l’assunzione con sgravio, in azienda non devono essersi verificati né licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, né licenziamenti collettivi.
Qualora il lavoratore per la cui assunzione il datore di lavoro ha beneficiato dell’esonero contributivo venga licenziato per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi successivi, il beneficio decade, ed il datore di lavoro deve restituire la somma fruita a titolo di sgravio.
Cumulabilità
L’esonero contributivo disciplinato dal Decreto Legge n.60 del 7 maggio 2024 non può essere fruito contestualmente a sgravi e agevolazioni relativi alle aliquote di finanziamento.
La misura invece è compatibile senza riduzioni con le maxi-deduzioni previste dall’articolo 4 del Decreto Legislativo n.216 del 30 dicembre 2023.
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