Abito in un villino trifamiliare e insieme agli altri due proprietari vorremmo fare dei lavori di risparmio energetico. Ho letto che posso usufruire del bonus fiscale del 110% e cedere il mio credito all’impresa in modo da non pagare nulla. È quindi possibile fare i lavori senza alcuna spesa da anticipare? Grazie
Il D.L. 34/2020, cosiddetto “Decreto Rilancio”, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, misure antisismiche, installazione di impianti fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le spese interessate alla detrazione devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Nell’iter di conversione il beneficio è stato esteso anche alle persone fisiche per gli interventi realizzati al massimo su due unità immobiliari, oltre eventuali altri interventi realizzati sulle parti comuni condominiali.
In sostanza, oltre che per gli interventi effettuati dagli amministratori di condominio, è ora possibile usufruire della detrazione anche per quelli effettuati su edifici unifamiliari (la “villetta” singola) oppure su unità immobiliari facenti parte di un edificio plurifamiliare, funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Tornando al quesito, se il villino trifamiliare è composto da tre abitazioni con uno o più accessi autonomi dall’esterno si può usufruire, in presenza degli altri requisiti, del superbonus 110%.
È bene evidenziare che in ogni caso l’agevolazione non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
L’agevolazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, dovrà essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. In pratica, usufruendo della detrazione in dichiarazione dei redditi, si avrà diritto a un beneficio fiscale superiore alle spese effettivamente sostenute fermo restando che la detrazione spetterà fino a capienza dell’imposta dovuta per ogni singola annualità d’imposta. In ambito fiscale, si definisce capienza la possibilità che ha un contribuente di ridurre l’imposta sul reddito utilizzando le detrazioni Irpef. Qualora l’ammontare delle stesse sia superiore all’imposta dovuta, si usa dire che la detrazione non trova capienza e la parte eccedente non potrà essere recuperata.
In luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione, si potrà usufruire alternativamente:
- per un contributo anticipato, sotto forma di sconto dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso. Tale somma sarà recuperata dal fornitore sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione (cosiddetto sconto in fattura), con facoltà di successiva cessione di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Non tutti i lavori di efficientamento energetico rientrano nell’agevolazione ma solamente quelli espressamente previsti dal Decreto. È inoltre necessaria l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato e, qualora si intenda esercitare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, dovrà essere richiesta l’apposizione del Visto di conformità a un CAF oppure ad un Intermediario abilitato.
Cosa c’è da sapere…
Come evidenziato anche dall’Agenzia delle Entrate il Superbonus spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi (cosiddetti “trainanti”):
- di isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria particolarmente performanti (a condensazione, a pompa di calore);
- antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del Decreto Legge n. 63 del 2013 (cosiddetto sismabonus).
Qualora insieme ai predetti interventi trainanti, siano eseguiti ulteriori specifici interventi finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio, anche le spese per la realizzazione di questi ultimi beneficiano dell’aliquota più elevata del 110 per cento (cosiddetti interventi “trainati”).
Tra i requisiti previsti assume particolare rilievo l’attestazione o asseverazione che deve essere rilasciata da parte dei tecnici abilitati al fine di attestare il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Inoltre, in caso di cessione del credito oppure dello sconto in fattura, dovrà essere richiesta l’apposizione del Visto di conformità per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
© Riproduzione riservata