Salve, il quesito è il seguente: il totale rimborso Irpef al 19% per spese sanitarie ed altro non può superare la capacità contributiva del contribuente. Chiedo se, causa Covid-19, ci sia la possibilità di spalmare, su più anni, alcune spese sanitarie, ad esempio spese sostenute per impianti dei denti.
Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l’istruzione o per gli interessi sul mutuo dell’abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l’imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19% per le spese sanitarie, 50% per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.).
In caso di incapienza, cioè quando l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l’imposta non può essere rimborsata.
Esiste un’eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione, la detrazione affitto terreni agricoli ai giovani e l’ulteriore detrazione per figli a carico, per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.
Tornando al quesito, se le spese sanitarie indicate nei righi E1, E2 ed E3 del Modello 730 superano complessivamente 15.493,71 euro (al lordo della franchigia di 129,11 euro), la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir). Pertanto, il contribuente può scegliere di detrarre in un’unica soluzione oppure di rateizzare il beneficio. La scelta deve essere manifestata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le spese sono state sostenute ed è irrevocabile. È bene evidenziare che la rateazione delle spese sanitarie è possibile solo se superano l’importo su indicato.
Cosa c’è da sapere
Dal 1° gennaio 2020 le detrazioni del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del Tuir (D.P.R. 917/1986), tra i quali rientrano le spese sanitarie, possono essere usufruite soltanto se il pagamento è effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Il versamento in contanti continua, tuttavia, ad essere ammesso, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per pagare le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
La detrazione delle spese sanitarie spetta anche se sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del Tuir. Si tratta, in particolare, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, nonché per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del Codice Civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Riguardo agli oneri sostenuti per i familiari che risultano fiscalmente a carico, se la spesa riguarda i figli, la detrazione spetta al genitore che l’ha sostenuta, a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l’altro genitore di tale ultima detrazione. Anche se non si usufruisce della detrazione fiscale per i figli, perché attribuita interamente all’altro genitore con il reddito più elevato, è comunque necessario che il loro codice fiscale sia riportato nell’apposito quadro “Familiari a carico” della dichiarazione (anche se la percentuale di detrazione è pari a zero).
Se il documento di spesa è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese sono suddivise, in relazione al loro effettivo sostenimento, tra i genitori. Questi ultimi possono ripartire le spese in misura diversa dal 50% annotando sul documento comprovante la spesa stessa, la percentuale di ripartizione. Se, ad esempio, le spese sono state sostenute da uno solo dei genitori, quest’ultimo può calcolare la detrazione sull’intero importo, attestando tale circostanza sul documento comprovante la spesa.
© Riproduzione riservata