Per quanto riguarda i documenti da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi (730), al documento di spesa (tipo: fattura per prestazioni sanitarie) va allegato anche la ricevuta di pagamento (tipo: scontrino Bancomat)? Grazie per la risposta.
Dal 1° gennaio 2020, per poter usufruire delle detrazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi 2021, il pagamento delle spese detraibili nella misura del 19% dovrà essere effettuato con moneta elettronica, ossia attraverso strumenti di pagamento tracciabili.
Ai fini della detrazione fiscale è ancora possibile pagare in contanti le spese di seguito indicate per le quali non è previsto l’obbligo di “Tracciabilità”:
- l’acquisto di medicinali effettuati presso le farmacie, le parafarmacie oppure anche nei supermercati che vendono prodotti da banco della stessa tipologia (ad esempio il medicinale omeopatico);
- l’acquisto di dispositivi medici effettuato presso farmacie, parafarmacie o altri rivenditori. Ad esempio il termometro oppure l’apparecchio dell’aerosol acquistato in farmacia, oppure anche gli occhiali e le lenti a contatto acquistati dall’ottico, o i prodotti ortopedici acquistati nel negozio di Sanitaria (tutori, ginocchiere, ecc.);
- il pagamento di prestazioni sanitarie rese dalle Strutture pubbliche o da Strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. Ad esempio le analisi cliniche o la visita specialistica effettuate all’ASL o ad altra Struttura privata accreditata al SSN.
Tornando al quesito per tutte le altre spese che danno diritto ad una detrazione fiscale del 19% è necessario che il pagamento sia effettuato con bancomat, carta di credito, assegno o altro strumento tracciabile ivi incluso il bollettino pagato alla posta, i pagamenti con PagoPA, il MAV.
In questi casi, oltre al documento di spesa, dovrà essere esibita al Caf anche la prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è necessario esibire la “prova” del pagamento qualora sulla Fattura o sulla Ricevuta Fiscale il Soggetto emittente abbia apposto l’annotazione del metodo di pagamento (Bancomat, Carta di credito, assegno bancario). È bene evidenziare che l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, può essere effettuata solo dal soggetto che cede il bene o effettua la prestazione del servizio.
Cosa c’è da sapere…
Per favorire l’utilizzo dei sistemi elettronici di pagamento e come misura di contrasto all’evasione fiscale il Legislatore, lo scorso anno, ha introdotto l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili per la quasi totalità delle spese che danno diritto ad una detrazione fiscale del 19% nella nostra dichiarazione dei redditi:
- Spese per prestazioni sanitarie, visite specialistiche, ricoveri o esami clinici effettuati presso Studi medici privati, Cliniche e altre Strutture private non accreditate al SSN (ad esempio la fattura del Fisioterapista, quella dell’Odontoiatra o la Fattura della Casa di cura privata);
- Spese sanitarie per le persone con disabilità e spese per gli addetti all’assistenza personale in caso di persone non autosufficienti;
- Spese sostenute per l’acquisto di strumenti compensativi e sussidi informatici per le persone con disturbi nell’apprendimento (DSA);
- Spese veterinarie;
- Spese per asili nido;
- Spese di istruzione e per la frequenza scolastica ivi inclusi i contributi per l’offerta formativa pagati alla scuola, la mensa scolastica o la spesa per la gita;
- Spese per l’abbonamento al trasporto pubblico;
- Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
- Spese per attività sportive per ragazzi (piscine, palestre e altre strutture sportive);
- Spese funebri.
Le Istruzioni Ministeriali alla compilazione del Modello 730 evidenziano che il contribuente deve dimostrare l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.
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