Il Decreto Ristori proroga il Reddito di Emergenza di altri due mesi: occorre presentare domanda all’Inps entro il 30 novembre 2020. Tutte le informazioni nell’articolo.
Il Decreto Ristori, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2020, ha introdotto misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Tra i nuovi provvedimenti è stato prorogato anche il Reddito di Emergenza. Arrivano infatti altre due mensilità, novembre e dicembre per i beneficiari che già lo percepiscono. Per tutti coloro che nel mese di settembre risultano in linea con i requisiti richiesti c’è la possibilità di presentare domanda entro il 30 novembre 2020.
Requisiti per ottenere il Reddito di Emergenza (REM)
Le due nuove mensilità saranno corrisposte ai nuclei familiari già beneficiari della mensilità aggiuntiva di REM lo scorso mese di ottobre prevista dall’articolo 23 del D. L. n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”).
I potenziali nuovi beneficiari, invece, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- possesso nel mese di settembre 2020 di un reddito del nucleo familiare di importo non superiore all’importo REM (da 400 a 840 €, a seconda della composizione del nucleo familiare);
- possesso di un valore Isee, attestato da una Dsu valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15mila €;
- un patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10mila €, accresciuto di 5mila € per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila €. Il predetto massimale è incrementato di 5mila € per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definita ai fini Isee;
- assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono i nuovi indennizzi Covid-19 di 1.000 € stabiliti dal medesimo dl n. 137/2020 a favore di alcune categorie di lavoratori dipendenti, autonomi e lavoratori dello spettacolo.
Incompatibilità
Per i nuovi nuclei restano ferme le cause di incompatibilità previste dal D.L. n. 34/2020. Sono, quindi, esclusi i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, oltre coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica (in tal caso non si terrà conto di questi soggetti nel parametro della scala di equivalenza all’interno del nucleo familiare).
Il beneficio inoltre, è incompatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità Covid-19 previste dal D.L. n. 18/2020 (D.L. “Cura Italia”) o dal D.L. n. 34/2020 (es. per liberi professionisti, autonomi, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori dello spettacolo, indennità per i lavoratori domestici, eccetera).
L’incompatibilità sussiste anche con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario d’invalidità. E con i percettori del Reddito o della Pensione di Cittadinanza (RDC/PDC).
REM novembre e dicembre: presentazione delle domande all’Inps
Per poter beneficiare del Reddito di Emergenza per ulteriori due mensilità è necessario produrre apposita domanda all’Inps entro il 30 novembre. Previsto inizialmente dal Decreto Rilancio per 2 mesi, il reddito di emergenza era stato prorogato per un altro mese dal Decreto Agosto ed ora per ulteriori due mensilità dal Decreto Ristori.
Si ribadisce, in ogni caso, che il riconoscimento della proroga del REM non avviene in automatico e che bisogna presentare apposita domanda entro il 30 novembre 2020.
Il Patronato 50&PiùEnasco è a disposizione per la presentazione della domanda REM.
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