Il Decreto Ristori bis introduce un nuovo bonus baby sitter di 1.000 euro per i genitori delle zone rosse, lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata e alle gestioni speciali AGO. Tra le novità, il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2020 stabilisce il divieto di usare il bonus per pagare le prestazioni rese da nonni o zii.
Fra le misure urgenti per fronteggiare le conseguenze dell’epidemia da Covid-19, il Decreto Ristori bis (D.L. n. 149-2020) interviene con nuove azioni a sostegno delle famiglie che, trovandosi nella zona rossa, hanno dovuto fronteggiare la chiusura delle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado.
Parte delle risorse stanziate complessivamente dal Decreto, supporteranno l’entrata in vigore del nuovo bonus baby sitter da 1.000 euro o, in alternativa, di un congedo parentale retribuito al 50% dello stipendio.
Nonostante il bonus baby sitter sia già noto agli italiani, in quanto già sperimentato in precedenza con il Decreto Cura Italia e il Decreto Rilancio, con l’approvazione del Decreto Ristori bis vengono introdotte alcune modifiche alla misura.
In primo luogo, cambia l’importo del bonus: se in passato poteva arrivare fino ad un importo massimo di 1.200 euro per i lavoratori dipendenti ed autonomi e di 2.000 euro per i dipendenti del settore sanitario, ora è pari a 1.000 euro.
Inoltre, rispetto alla precedente agevolazione che poteva essere usufruita anche nei casi di prestazioni rese da familiari, il nuovo bonus non potrà essere riconosciuto ad esempio per pagare i nonni che vorranno prendersi cura dei propri nipoti.
Il bonus baby sitter è riservato alle sole famiglie che si trovano in un’area caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, quindi per le Regioni della cosiddetta zona rossa. Inoltre, questo aiuto è riconosciuto a patto che:
- tutti e due i genitori siano lavoratori;
- nessun genitore sia beneficiario di altre forme di tutela del reddito;
- la prestazione lavorativa, per entrambi i genitori, non possa essere svolta in modalità agile.
Il bonus baby sitter non potrà essere richiesto da coloro che usufruiscono già del bonus asilo nido. La modalità per fare domanda resta invariata, ovvero l’agevolazione verrà erogata tramite Libretto Famiglia secondo le istruzioni dell’Inps.
Un’altra novità riguarda esclusivamente le famiglie con figli in stato di grave disabilità accertata ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della Legge 104/1992: in questo caso il bonus baby sitter da 1.000 euro potrà essere richiesto in caso di chiusura delle scuole come pure dei centri diurni.
La data di avvio delle richieste verrà resa nota dall’Istituto, al quale viene affidato il compito di monitorare che le domande non sforino il tetto massimo di spesa fissato dal Decreto Ristori bis.
Ristori bis: Congedo parentale Covid-19
In alternativa al bonus baby sitter, il Decreto Ristori bis prevede la possibilità di fruire di un congedo straordinario con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione mensile per i genitori lavoratori dipendenti.
I congedi potranno essere richiesti nel caso in cui non fosse possibile lo smart working per tutto il periodo in cui gli studenti delle scuole medie e superiori dovranno seguire le lezioni da casa usufruendo della didattica a distanza.
Gli aiuti potranno essere richiesti anche dalle famiglie con disabili in caso di chiusura delle scuole o dei centri diurni, indipendentemente dall’età dei figli.
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.
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