I pensionati che percepiscono redditi da lavoro autonomo sono soggetti al divieto di cumulo: devono presentare apposita dichiarazione all’Inps entro il 30 novembre. Vediamo chi è obbligato alla presentazione, chi ne è escluso e tutte le informazioni utili.
I pensionati che nel 2019 hanno percepito redditi da lavoro autonomo sono obbligati a presentare entro il 30 novembre 2020 apposita dichiarazione reddituale a consuntivo (il cosiddetto modello 503 AUT). In attesa della circolare Inps, vediamo chi è escluso dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, chi invece deve presentarla e tutte le informazioni utili.
Chi è escluso dall’obbligo di presentazione della dichiarazione?
Non tutti i pensionati che svolgono un’attività autonoma sono soggetti al divieto di cumulo. Ci sono determinate tipologie e categorie di trattamenti previdenziali che restano esclusi dall’obbligo di presentare la dichiarazione, ossia:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Chi è obbligato alla presentazione della dichiarazione?
L’Inps ricorda che l’incumulabilità con i redditi da lavoro non si applica nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti pari, per il 2020, a 6.702,54 euro.
I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con:
- i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto, i redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo con la pensione;
- le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati;
- le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali;
- le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive e quelle percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni;
- le indennità percepite per la funzione di giudice tributario.
I titolari di pensione che omettano di presentare la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all’Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno a cui si riferisce la dichiarazione medesima.
Contestualmente i pensionati con divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2020.
Devono presentare la dichiarazione a consuntivo anche i pensionati che non hanno subìto variazioni alla situazione reddituale dichiarata a preventivo.
Pensionati di inabilità/invalidità iscritti alla gestione dipendenti pubblici
Per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro riguarda le pensioni di inabilità. In particolare, i trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione), e quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (art. 13 della Legge n. 274/91 ovvero art. 27 della Legge n. 177/76 per i dipendenti civili dello Stato).
In sede di compilazione telematica dell’istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l’avvertenza che in caso di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione (art. 34 della Legge n. 177/76) all’Inps.
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