In caso di mutuo per la costruzione dell’abitazione principale (detrazione importo massimo di euro 2.582,28) con proprietario al 100% un solo coniuge, e mutuo cointestato al 50%, entrambi i coniugi possono detrarre gli interessi al 50%? Spero di essere stato chiaro. Cordiali saluti.
Per i mutui ipotecari contratti per la costruzione dell’abitazione principale (comma 1-ter dell’articolo 15 del Tuir) è possibile detrarre dall’imposta lorda sul reddito, e fino a concorrenza del suo ammontare, il 19% degli interessi passivi, oneri accessori nonché quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in ciascun anno, per un importo massimo pari ad euro 2.582,28.
In caso di mutuo cointestato tra i coniugi, il limite di 2.582,28 euro si riferisce pertanto all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Qualora uno dei due coniugi non abbia il possesso dell’abitazione a titolo di proprietà o altro diritto reale, non potrà usufruire della detrazione della propria quota. L’altro coniuge, proprietario dell’immobile, potrà invece detrarre gli interessi sostenuti nel limite del 50% dell’ammontare complessivo (ovvero 1.291,14 euro).
A differenza di quanto avviene per gli interessi relativi al mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, in caso di mutuo acceso per la costruzione dell’abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall’altro coniuge (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 3.2).
Pertanto, venendo al quesito, la risposta è negativa: è necessario essere contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario dell’unità immobiliare, anche se non deve esserci corrispondenza tra la quota di proprietà e la quota di detrazione spettante per gli interessi passivi (Circolare 26.01.2001 n. 7, risposte 2.3 e 2.5).
Cosa c’è da sapere…
La detrazione degli interessi passivi per la costruzione dell’abitazione principale, spetta anche in caso di ristrutturazione edilizia. A patto che sia presente un provvedimento di abilitazione comunale nel quale sia indicato che l’autorizzazione riguarda i lavori di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380 del 2001 (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.3.1).
In mancanza di tale indicazione, la detrazione spetta se il contribuente è in possesso di analoga dichiarazione sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale. Ai fini della detrazione, il contribuente deve essere in possesso:
- delle quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- della copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di costruzione o di ristrutturazione;
- della copia della documentazione comprovante l’effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi (Circolare 3.05.2005 n. 17, risposta 1).
È possibile usufruire contemporaneamente della detrazione degli interessi per mutui ipotecari contratti per la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale e della detrazione del 50% per le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili (Risoluzione 12.06.2002 n. 184).
La detrazione degli interessi passivi per la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale soltanto per il periodo di durata dei lavori di costruzione della casa, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi. Ciò anche nel caso in cui il contribuente contragga un mutuo per l’acquisto e un mutuo per la ristrutturazione della stessa unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art.1, comma 5, DM 311 del 1999).
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