Nuove misure, modifiche ed estensioni nella Legge di Bilancio. Da Quota 102, Opzione Donna e APE sociale, passando dal Contratto di espansione fino al fondo pensione per chi ha almeno 62 anni
Ogni anno, la Legge di Bilancio porta novità, più o meno significative, in materia previdenziale. Quest’anno, poi, dalla Legge di Bilancio si attendeva la soluzione all’acceso confronto che ha occupato buona parte del dibattito politico dei mesi scorsi, e che, nel tentativo di trovare soluzioni per “superare” la Legge Monti-Fornero, ha visto susseguirsi varie proposte (alcune meritevoli di attenzione, altre non sostenibili dal punto di vista finanziario) per evitare lo “scalone” che si sarebbe creato a seguito del mancato rinnovo della fallimentare “Quota 100” (a cui potranno comunque accedere, anche nei prossimi mesi e anni, i lavoratori che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2021 i requisiti richiesti).
Ma la difficoltà di trovare soluzioni sostenibili per la finanza pubblica da un lato e non penalizzanti per i lavoratori dall’altro, ha costretto il Governo ad adottare soluzioni interlocutorie, affidando poi a specifici tavoli tecnici con le parti sociali il non facile compito di indicare soluzioni e misure di tipo strutturale da adottarsi a partire dal 2023.
Vediamo, nel dettaglio, le novità previdenziali 2022.
Quota 102
Potranno accedere al pensionamento con requisiti anticipati rispetto a quelli previsti dalla “Legge Fornero” coloro che, entro il 2022, maturano 64 anni di età (i nati, cioè, entro il 31 dicembre 1958) e 38 anni di contribuzione (di cui almeno 35 di contribuzione effettiva).
Tuttavia, il diritto – purché maturato entro il 31 dicembre 2022 – potrà essere esercitato anche in un momento successivo.
A “Quota 102” si applicano le stesse regole che già valevano per “Quota 100”: incumulabilità con qualsiasi reddito da lavoro (con l’eccezione per attività di lavoro autonomo occasionale svolta nel limite di 5.000 euro complessivi lordi annui) fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia; applicazione di una “finestra” di tre mesi tra la maturazione del diritto e l’accesso al pensionamento per i lavoratori del settore privato (la prima decorrenza possibile è quindi fissata al 1° maggio prossimo) e di sei mesi per quelli del settore pubblico.
Del resto, come “Quota 100”, anche questa è una misura-ponte (quella aveva un arco di vita triennale, per il periodo 2019-2021, questa è limitata al solo anno 2022, in attesa della vera e propria riforma del sistema pensionistico) ed è rivolta per larga parte alla stessa platea di soggetti: i lavoratori che maturano 64 anni nel 2022 sono gli stessi che hanno maturato 62 anni nel 2020 e che – se erano in possesso di 38 anni di contribuzione – potevano già accedere a “Quota 100”.
Opzione Donna
È stata prorogata di un altro anno l’“Opzione donna”. Anche per il 2022, quindi, alle donne lavoratrici dipendenti (private e pubbliche) e alle lavoratrici autonome è concessa la possibilità di anticipare la pensione in presenza dei seguenti requisiti, perfezionati entro il 31 dicembre 2021:
- 35 anni di contributi;
- 58 anni di età per le dipendenti private o pubbliche (nate entro il 31/12/1963); 59 anni di età per le lavoratrici autonome (nate entro il 31/12/1962).
Ovviamente, restano confermate l’applicazione del sistema di calcolo della pensione interamente contributivo e la finestra mobile (12 / 18 mesi tra la data di maturazione del diritto e la decorrenza).
Sia per “Quota 102” che per “Opzione donna” vengono confermate, inoltre, le particolarità per i lavoratori del settore scolastico, che potranno accedere al pensionamento a decorrere dal 1° settembre e che, a questo fine, dovranno presentare domanda entro il 28 febbraio 2022.
APE Sociale
Anche l’“Ape Sociale” – che nelle previsioni dei mesi scorsi sembrava destinato ad essere reso una misura strutturale – viene prorogato di un anno, per tutto il 2022.
Questa misura (acronimo di “Anticipo Pensionistico”) di accompagnamento alla pensione è destinata ai lavoratori con almeno 63 anni di età che:
a) si trovano in stato di disoccupazione, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione e che sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono (cosiddetti “caregivers”) da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno un riconoscimento di invalidità civile pari o superiore al 74% e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti con almeno 36 anni di anzianità contributiva e hanno svolto per almeno sette anni negli ultimi dieci, ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, una o più delle attività gravose espressamente indicate dalla legge.
Proprio per quest’ultima categoria di lavoratori, la Legge di Bilancio ha introdotto le maggiori novità, estendendo da 15 a 23 le categorie di mansioni “gravose” che possono beneficiare dell’anticipo pensionistico e riducendo il requisito contributivo (da 36 a 32 anni) per alcune categorie: operai edili e lavoratori del settore della ceramica.
Una novità riguarda anche i lavoratori in stato di disoccupazione, che dal 2022 potranno accedere all’APE appena conclusa la fruizione dell’indennità di disoccupazione, senza attendere ulteriori tre mesi, come invece era precedentemente richiesto.
Contratto di espansione
Questa misura, la cui principale finalità non è il pensionamento dei lavoratori, bensì la crescita della competitività delle imprese, prevede comunque una forma di prepensionamento per i lavoratori che si trovino a non più di 5 anni dal pensionamento di vecchiaia o anticipato, cioè che facciano valere:
- almeno 62 anni di età e 20 anni di contribuzione;
- almeno 36 anni e 10 mesi di contributi (uomini) o 35 anni e 10 mesi (donne), indipendentemente dall’età anagrafica.
Ovviamente, l’accesso a questa forma di pensionamento non è di tipo individuale, ma presuppone la sottoscrizione di un accordo da parte dell’azienda con il Ministero del Lavoro e le rappresentanze sindacali, che – a fronte di impegni che l’azienda si assume – consente all’impresa di applicare misure di contenimento del costo del lavoro (incentivo all’esodo anticipato e riduzione dell’orario di lavoro con riconoscimento di CIG).
La Legge di Bilancio, oltre a riproporre questa misura anche per il 2022 e 2023, ne ha ampliato la portata, estendendola anche alle aziende di minori dimensioni, con almeno 50 dipendenti (anche calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi) rispetto al limite dimensionale di 100 dipendenti precedentemente previsto.
Fondo pensione 62 anni
La Legge di Bilancio 2022 ha istituito inoltre un fondo destinato a favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni; per le modalità di attuazione della norma sarà necessario attendere un decreto attuativo.
Gli Uffici 50&PiùEnasco presenti su tutto il territorio nazionale possono fornire ai lavoratori interessati tutte le valutazioni e le informazioni sulle misure previdenziali previste per il 2022 e potranno provvedere alla presentazione delle relative domande.
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