Non è mai tardi per iniziare a fare i conti sulla nostra situazione pensionistica, scegliendo tra le diverse contribuzioni e vagliando le possibilità di riscatto
Abbiamo più volte accennato alla necessità di prepararsi per tempo al futuro pensionamento, prestando massima attenzione ad eventuali periodi scoperti da contribuzione, a possibili periodi da accreditare o che possono formare oggetto di riscatto, nonché ad altre eventuali scelte da operare in anticipo nel corso della vita lavorativa.
Anche al momento del pensionamento, tuttavia, è necessaria una valutazione approfondita in merito all’utilizzo della contribuzione fin lì versata.
Sempre più spesso, infatti, capita di aver cambiato attività e settore (lavoratore dipendente; autonomo; lavoratore pubblico; libero professionista) nel corso della propria vita lavorativa e di essere stati pertanto iscritti a più gestioni o enti previdenziali.
Queste diverse contribuzioni come sono valutate ai fini della liquidazione della pensione?
In alcuni casi esistono forme di cumulo della contribuzione specifiche che riguardano singole gestioni: ad esempio, tra Fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS e gestioni speciali dei lavoratori autonomi, tra INPS ed ex Enpals, ecc.
In altri casi, invece, il lavoratore è chiamato a scegliere quale modalità utilizzare tra quelle che consentono di “riunire” – gratuitamente o in maniera onerosa – i contributi fatti valere in varie gestioni.
Cerchiamo di fornire una breve illustrazione dei vari sistemi previsti dall’ordinamento, tenendo ben presente che l’effettiva convenienza ad utilizzare l’uno o l’altro sistema deve essere sempre verificata con una approfondita consulenza previdenziale che tenga conto della specifica posizione contributiva complessiva, della consistenza dei vari spezzoni e della loro collocazione temporale, del sistema di calcolo applicabile, del reddito/retribuzione pensionabile di riferimento.
Totalizzazione dei periodi assicurativi
La totalizzazione consente di sommare gratuitamente, al fine di conseguire un’unica pensione, i contributi accreditati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nella gestione separata dei cosiddetti lavoratori parasubordinati, nei Fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, nonché quelli versati nelle casse dei liberi professionisti, nel soppresso Fondo spedizionieri doganali e nel Fondo clero.
Le quote che compongono la pensione totalizzata vengono determinate con il sistema di calcolo contributivo; tuttavia, se l’assicurato ha maturato un “diritto autonomo a pensione” in una determinata gestione, tale quota può essere calcolata, a scelta del lavoratore stesso che deve esprimerne la volontà, con il sistema retributivo o misto (in base al possesso di più o meno di 18 anni di contribuzione complessiva al 31/12/1995).
La totalizzazione si applica a condizione che il richiedente la pensione non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto autonomo presso una delle gestioni interessate dalla normativa sulla totalizzazione. Se liquidata nel sistema contributivo, la pensione in totalizzazione non può beneficiare dell’integrazione al trattamento minimo.
Cumulo della contribuzione
Dal 1/1/2013 è stata introdotta un’altra opportunità di cumulo gratuito, che prevede la possibilità di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti fatti valere in diverse gestioni pensionistiche (assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, gestioni speciali dei lavoratori autonomi, gestione separata dei cosiddetti parasubordinati e forme sostitutive ed esclusive, nonché periodi versati nelle casse dei liberi professionisti).
Nei casi di presenza di contribuzione versata presso una cassa dei liberi professionisti il cui regolamento preveda requisiti minimi per la pensione di vecchiaia più elevati rispetto ai 67 anni di età e ai 20 anni di contribuzione, tali periodi sono comunque validi per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, ma saranno valorizzati in termini di importo solo quando saranno perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla stessa cassa. In questi casi, quindi, il trattamento pensionistico viene liquidato in “forma progressiva”.
Le quote che compongono il trattamento pensionistico vengono calcolate secondo le regole previste da ciascun ordinamento (retributivo, misto o contributivo), in base all’anzianità contributiva maturata al 31/12/1995. Per stabilire se si ha diritto ad una quota retributiva fino al 31/12/2011 (e poi contributiva) oppure fino al 31/12/1995, occorre verificare se a tale ultima data il lavoratore avesse o meno raggiunto i 18 anni di contributi complessivi considerando i contributi versati nelle varie gestioni coinvolte, tranne quelli versati nelle casse dei liberi professionisti.
Cumulo dei periodi assicurativi per i destinatari del contributivo
I lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione a partire dal 1/1/1996 possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi posseduti nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nella gestione separata dei cosiddetti parasubordinati e nelle forme sostitutive ed esclusive.
Ai soli fini della maturazione del diritto a pensione vengono considerati anche i periodi non coincidenti posseduti nelle casse dei liberi professionisti che applicano il sistema contributivo o che abbiano optato per l’adozione di tale sistema.
Questo tipo di cumulo dà diritto ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipati in base alle disposizioni previste per coloro che hanno iniziato a versare i contributi a partire dal 1/1/1996; pertanto, le quote di pensione vengono determinate da ciascuna gestione con il sistema contributivo e la pensione liquidata non beneficia quindi, neanche se di importo modesto, dell’integrazione al trattamento minimo.
Il calcolo del trattamento pensionistico viene effettuato tenendo conto di tutti i periodi versati nelle gestioni
cumulate, escludendo (come sopra accennato) quelli delle casse dei liberi professionisti.
Computo in Gestione Separata
Il computo consente di “sommare” i periodi accreditati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nei Fondi esclusivi e sostitutivi, con quelli di lavoro autonomo nella gestione separata dei cosiddetti lavoratori “parasubordinati”. I contributi posseduti nelle casse dei liberi professionisti, invece, non possono formare oggetto di computo.
Per avvalersi di questo strumento, è necessario possedere almeno un mese di contribuzione nella gestione separata e le seguenti condizioni previste per l’opzione al sistema contributivo:
- un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995;
- almeno 15 anni di contribuzione complessiva, di cui almeno 5 dopo il 31/12/1995.
Questa facoltà non può essere esercitata dai lavoratori cosiddetti “contributivi puri”, ovvero coloro che – nelle gestioni destinatarie della normativa sul computo – risultano privi di anzianità contributiva al 31/12/1995.
Tutte le quote del trattamento pensionistico vengono calcolate con il sistema contributivo e la pensione spettante, se di importo esiguo, non beneficia dell’integrazione al trattamento minimo.
Ricongiunzione
La ricongiunzione consente a chi ha posizioni assicurative aperte in gestioni previdenziali diverse (comprese le Casse dei liberi professionisti e con la sola eccezione della Gestione Separata INPS) di trasferire tutti i contributi maturati all’interno di un’unica gestione, così da ottenere un’unica pensione.
Una volta unificati, i periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero stati dal principio versati a quel fondo e danno quindi diritto alla pensione sulla base dei requisiti previsti da quella specifica gestione.
Viene concessa su domanda diretta dell’interessato, da indirizzare all’ente di previdenza presso cui desidera ricongiungere i contributi (e che, in seguito, corrisponderà l’assegno pensionistico) e può essere sia onerosa sia gratuita, a seconda di diverse variabili tra cui entità, tipologia e collocazione temporale dei contributi da trasferire da una gestione all’altra.
Benché risulti onerosa nella maggior parte dei casi, la ricongiunzione può rivelarsi vantaggiosa in alcune specifiche situazioni, perché può garantire importi di pensione notevolmente più elevati, che pertanto – unitamente ai risparmi che derivano dalla detrazione fiscale della somme versate – possono renderla più vantaggiosa rispetto alle forme di “cumulo” gratuito.
Inoltre, lo strumento della ricongiunzione può rendersi preferibile nel caso in cui si valuti la possibilità di anticipare il momento del pensionamento (si pensi ad esempio al caso dell’accentramento verso una Cassa che prevede requisiti di pensionamento più favorevoli) o quando costituisca l’unica strada percorribile per recuperare periodi contributivi versati in fondi diversi.
Gli Uffici 50&PiùEnasco presenti su tutto il territorio nazionale possono fornire ai lavoratori interessati tutte le valutazioni e la consulenza necessaria, individuando la forma più conveniente di utilizzo dei vari spezzoni di contribuzione versati presso diversi enti e gestioni, in base alla specifica situazione di ogni singolo lavoratore.
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