In base all’art. 10, comma 1, lett. l-bis), TUIR, i genitori adottivi possono dedurre il 50% delle spese sostenute per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri disciplinata dalle disposizioni contenute nell’art. 3 della l. n. 476 del 1998, certificate nell’ammontare complessivo dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura.
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