Mia figlia percepisce una disoccupazione da novembre 2017 di 600 euro al mese che terminerà a maggio 2018. Siccome a gennaio 2018 l’ho riconsiderata a carico, è vero che non mi spettano le detrazioni e quindi a fine anno dovrò restituirle? Sono un dipendente pubblico.
Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che possiedono, nel corso del periodo d’imposta, un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (articolo 12, comma 2, Tuir). La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E ha evidenziato che un familiare, per essere considerato a carico di un altro, deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili sostenuti dalla persona a carico (in tale limite deve essere compreso anche il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze). Il predetto limite è fissato con riferimento all’intero periodo d’imposta, rimanendo del tutto indifferente il momento in cui tale reddito si è prodotto nel corso del periodo stesso.
Tornando al suo quesito, in riferimento alla dichiarazione dei redditi del corrente anno (modello 730/2018) dovrà verificare il reddito “lordo” percepito da sua figlia per l’intero anno 2017 e se quest’ultimo supera il limite di euro 2.840,51 allora non potrà considerarla a suo carico fiscalmente e dovrà presentare la dichiarazione dei redditi per restituire le detrazioni che le sono state riconosciute in busta paga dal suo datore di lavoro.
Per quanto riguarda l’anno d’imposta 2018 se sua figlia supererà il predetto limite dovrà comunicare al suo datore di lavoro di non considerarla più a suo carico fiscalmente. In ogni caso il prossimo anno, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2018 (modello 730/2019), potrà essere restituita l’eventuale detrazione già percepita.
Cosa c’è da sapere
Le istruzioni ministeriali alla compilazione del modello 730/2018 evidenziano che sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2017 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Si evidenzia che in tale limite deve essere compreso anche il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (circolare 1/E del 2008).
Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
– il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
– i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
– il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
– i discendenti dei figli;
– i genitori (compresi quelli adottivi);
– i generi e le nuore;
– il suocero e la suocera;
– i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
– i nonni e le nonne.
Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:
– il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
– la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
– il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
– il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).