I Caf possono fornire assistenza fiscale a distanza e i contribuenti riceverla inviando una delega tramite e-mail, video o WhatsApp. Ecco come usufruire di questa possibilità e presentare il 730/2020 restando a casa.
Il “Decreto Liquidità” (Decreto Legge n. 23 dell’8/4/2020) ha introdotto procedure semplificate per usufruire, restando a casa, dei servizi di assistenza fiscale e di accesso ai servizi Inps.
La norma, resa necessaria a seguito dell’emergenza Covid-19, intende agevolare la presentazione della dichiarazione dei redditi, facilitando le modalità di rilascio della delega da parte dei contribuenti ai Caf e ai professionisti abilitati. I titolari di redditi da lavoro dipendente o assimilati, che presentano il Modello 730, potranno delegare il proprio Caf di fiducia senza recarsi personalmente presso gli uffici.
In pratica, è stato consentito ai Caf di svolgere “a distanza”, in via telematica, l’attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730/2020, redditi 2019. Per farlo possono acquisire la delega sottoscritta dal contribuente per immagine (tramite e-mail, WhatsApp, ecc.), unitamente alla copia di un documento d’identità. Rimane comunque l’obbligo di regolarizzare e sottoscrivere tutti i documenti una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.
Normalmente, affinché il Caf possa accedere alla dichiarazione precompilata e ad alcuni servizi Inps del contribuente, è necessario che quest’ultimo sottoscriva un’apposita delega. In seguito all’introduzione delle misure di distanziamento sociale e delle altre restrizioni allo spostamento dei cittadini, la delega potrà essere sottoscritta dal contribuente e inviata al Caf anche a distanza per via telematica (e-mail o sistemi di messaggistica istantanea). Tuttavia, ciò implica che il contribuente riceva la delega predisposta dal Caf, la stampi, la sottoscriva, la scansioni e la riconsegni.
Con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti privi di strumenti per la stampa dei modelli di delega o di scanner per la riproduzione delle immagini delle deleghe sottoscritte, potranno sostituirli con una e-mail o un sistema di messaggistica istantaneo per autorizzare i Caf e professionisti abilitati all’accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020.
Il Decreto dell’8 aprile prevede, infatti, che al posto della sottoscrizione della delega, il contribuente possa inviare al Caf o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un’apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.
L’autorizzazione può essere resa, ad esempio, con strumenti informatici, quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel cloud dell’intermediario.
L’Agenzia delle Entrate, per agevolare le attività dei contribuenti che devono assolvere agli obblighi dichiarativi, evitando che gli stessi debbano spostarsi dalle proprie abitazioni per recarsi al Caf, con la citata Circolare ha spiegato che l’autorizzazione all’accesso alla dichiarazione precompilata e alla predisposizione del 730/2020, trasmessa anche in forma libera, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea, deve contenere le seguenti informazioni essenziali:
- il codice fiscale e dati anagrafici del contribuente e la denominazione del Caf o il nome del professionista;
- il consenso all’accesso alla dichiarazione precompilata, alla predisposizione del Modello 730, all’acquisizione della CU2020 e al trattamento dei dati personali;
- la sottoscrizione del contribuente”.
In estrema sintesi, vista la situazione emergenziale che stiamo vivendo, al fine di poter presentare tempestivamente il Modello 730/2020, i contribuenti che non hanno la stampante o lo scanner, possono compilare la delega a mano, sottoscriverla ed inviarla al Caf per immagine a mezzo mail o whatsApp, unitamente alla copia di un documento d’identità, recandosi solo successivamente al Caf per regolarizzare la documentazione, ovvero quando l’emergenza sanitaria sarà cessata.
I rimborsi del 730/2020 potrebbero arrivare anche in anticipo
Il Decreto Legge n. 9/2020 (“Decreto Cura Italia”) dello scorso 2 marzo ha modificato i termini relativi alla presentazione del Modello 730. In particolare, è stato stabilito che il Modello 730 potrà essere presentato entro il 30 settembre 2020 e l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile il Modello 730 precompilato entro il 5 maggio.
Il Decreto Liquidità, invece, ha differito al 30 aprile 2020 il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo conseguiti nel 2019.
Secondo le nuove disposizioni, nonostante il termine di presentazione della dichiarazione sia stato posticipato al 30 settembre, i rimborsi del 730 potrebbero arrivare anche in anticipo rispetto allo scorso anno. Il sostituto d’imposta, infatti, dovrà provvedervi non più a scadenze fisse (retribuzioni di luglio ovvero pensione di agosto o settembre), ma in occasione della prima retribuzione utile e, comunque, entro quella di competenza del mese successivo a quello in cui ha ricevuto il prospetto di conguaglio ovvero, per i pensionati, a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati della liquidazione (cosiddetto Modello 730/4).
In altri termini, chi presenterà il modello 730 al Caf nel mese di maggio potrebbe percepire il conguaglio già nel mese di giugno o, al più tardi, nel mese di luglio se pensionato.
Pertanto, è opportuno non attardarsi per la presentazione del Modello 730: chi si presenterà al Caf nel mese di settembre potrebbe ricevere il conguaglio (a credito oppure a debito) entro il mese di novembre o, ancora più tardi, entro il mese dicembre.