Avendo la pensione di reversibilità di 1000,35 € mensili, mi hanno detto che non devo fare la dichiarazione dei redditi, è vero? Grazie.
Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (Modello 730 e Redditi PF) i contribuenti che possiedono esclusivamente redditi da lavoro dipendente, corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato a effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio. Ai fini dell’esonero, peraltro, è richiesto che le detrazioni per familiari a carico riconosciute dal sostituto d’imposta siano effettivamente spettanti, che non debbano essere versate le addizionali regionale e comunale e che non vada restituito, in tutto o in parte, il “bonus Irpef“.
Sono inoltre esonerati dalla presentazione della dichiarazione anche i contribuenti che, in aggiunta, siano titolari di redditi relativi all’abitazione principale, relative pertinenze e altri immobili soggetti ad Imu con eccezione di quelli non locati ubicati nello stesso Comune dell’abitazione principale.
In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33 determinata quale differenza tra l’imposta lorda e le detrazioni per carichi di famiglia o per redditi di lavoro dipendente, pensioni e/o altri redditi, e le ritenute subite.
Tornando al quesito, se l’Inps ha correttamente trattenuto le ritenute Irpef e relative addizionali non sussiste alcun obbligo di presentare la dichiarazione anche se, oltre i redditi da pensione, si possiede la sola abitazione principale e/o altri immobili soggetti ad Imu ma ubicati in un diverso Comune rispetto all’abitazione.
Resta fermo che il contribuente, anche se esonerato, può comunque presentare la dichiarazione dei redditi per esporre le spese sostenute, per sé e/o per i propri familiari fiscalmente a carico. Si tratta di tutte quelle spese che consentono di ottenere un beneficio fiscale quali, ad esempio, le spese sanitarie, i contributi previdenziali pagati per colf e badanti, gli interessi passivi pagati per l’acquisto dell’abitazione principale, le spese per istruzione, le spese per ristrutturazione e riqualificazione energetica ivi incluse quelle sostenute dal condominio e certificate dall’Amministratore.
Cosa c’è da sapere
Coloro che non hanno presentato il Modello 730 2020 entro la scadenza del 30 settembre possono comunque presentare il Modello Redditi PF 2020 entro il 30 novembre 2020. 50&PiùCaf è a disposizione per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Le Istruzioni Ministeriali precisano che sono comunque obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:
- hanno conseguito redditi nell’anno 2019 e non rientrano nei casi di esonero;
- sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita Iva), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.
In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:
- i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2020), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
- i lavoratori dipendenti che direttamente dall’Inps o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero;
- i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2020);
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto e similari, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’Irpef. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
- i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM;
- i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, i quali presentano anche il quadro RM del Modello Redditi Persone Fisiche 2020.
Anche nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2019 o da acconti versati nello stesso anno.