L’Inps, come ogni anno, ha provveduto ad aggiornare gli importi dei contributi dovuti da artigiani e commercianti. Ecco le istruzioni, le percentuali e gli importi da considerare per il 2021.
L’Inps, con la circolare n. 17 del 9 febbraio 2021, indica gli importi dei contributi dovuti per il 2021 dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.
Le aliquote contributive sono fissate al 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni, e al 22,35% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni. Gli artigiani e i commercianti ultra sessantacinquenni, se già pensionati, usufruiscono anche nel 2021 della riduzione del 50% dei contributi dovuti.
La circolare specifica, inoltre, la contribuzione dovuta sui minimali e sui massimali di reddito. I contributi devono essere versati entro le scadenze indicate nella stessa circolare, mediante i modelli F24 disponibili nel servizio online.
Per le famiglie di operai e impiegati è stato stabilito per l’anno 2021, a seguito della variazione percentuale nell’indice dei prezzi al consumo (-0,3 per cento), il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS è pari a 15.953,00 euro. Pertanto, le aliquote da applicare per il 2021 sono le seguenti:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | 24% | 24,09% |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 22,35% | 22,44% |
Per i redditi superiori a 47.379 euro annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale. Pertanto, le aliquote contributive sono determinate come segue:
Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni |
fino a € 47.379,00 superiore a € 47.379,00 |
24% 25% |
24,09%
25,09% |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
fino a € 47.379,00 superiore a €47.379,00 |
22,35%
23,35% |
22,44% 23,44% |
I contributi minimi calcolati sul reddito “minimale” risultano come di seguito:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 3.836,16 (3.828,72 IVS + 7,44 maternità) | € 3.850,52 (3.843,08 IVS + 7,44 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 3.572,94 (3.565,50 IVS + 7,44 maternità) | € 3.587,29 (3.579,85IVS + 7,44 maternità) |
Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 319,68 (319,06 IVS + 0,62 maternità) | € 320,88 (320,26IVS + 0,62 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 297,75 (297,13 IVS + 0,62 maternità) | € 298,94 (298,32IVS + 0,62 maternità) |
Il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 78.965,00 (€ 47.379,00 + € 31.586,00). Il contributo di maternità è fissato nella misura di € 0,62 mensili.
Regime contributivo agevolato forfettario
Resta confermato il regime agevolato con la riduzione contributiva del 35% ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2020 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2021, non abbiano prodotto espressa rinuncia. Da sottolineare che:
- i soggetti che hanno intrapreso nel 2020 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2021 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021;
- i soggetti, che intraprendono una nuova attività nel 2021, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicarlo con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione
Calcolo dei contributi e saldo
Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:
- è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);
- è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2021, ai redditi 2021, da denunciare al fisco nel 2022).
Perciò qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2021, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
È importante ricordare che i contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini Irpef possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre l’unica maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell’importo dovuto.
Modalità di versamento contributi artigiani e commercianti 2021
I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, in base alle seguenti scadenze:
- 17 maggio 2021, 20 agosto 2021, 16 novembre 2021 e 16 febbraio 2022, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2020, primo acconto 2021 e secondo acconto 2021.
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.