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Di seguito le ultime importanti novità riguardo il “Bonus Vacanze” e le “Nuove disposizioni in tema di rimborsi servizi turistici a mezzo Voucher”.
IL “BONUS VACANZE”
Che cos’è
Un’agevolazione economica introdotta con il “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020) a disposizione cittadino per il pagamento di soggiorno e servizi turistici offerti da alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast, solo in Italia.
Chi può richiederlo?
Possono ottenere il “Bonus Vacanze” i nuclei familiari con ISEE inferiore a 40.000 €. (Si può richiede presso gli uffici 50&Più).
Come viene stabilito l’importo?
L’esatto importo del “Bonus Vacanze” è modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:
– 500 euro per nucleo composto da tre o più persone
– 300 euro da due persone
– 150 euro da una persona.
Quando è utilizzabile?
Dal 1° Luglio al 31 dicembre 2020.
Come si può ottenere?
Il “Bonus Vacanze” può essere richiesto e viene erogato esclusivamente in forma digitale.
Innanzitutto è necessario scaricare sul proprio smartphone l’app gratuita della Pubblica Amministrazione, IO ed effettuare il primo accesso.
E’ necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CIE 3.0 (Carta d’Identità Elettronica).
Al momento della richiesta on-line, infatti, si dovranno inserire le credenziali SPID e successivamente fornire l’ISEE.
Il Bonus attribuito al nucleo familiare sarà identificato da un codice univoco, a cui sarà associato anche un QR-code da avere sempre a disposizione sullo smartphone. Basterà comunicarlo all’albergatore, insieme al Codice Fiscale, al momento della prenotazione e del pagamento direttamente presso la struttura.
- Ricorda che il “Bonus Vacanza”:
può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto
deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast - è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore
- il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale)
- il bonus non potrà essere richiesto per acquisti online su piattaforme o portali telematici, mentre sarà possibile farlo tramite agenzie di viaggio e tour operator
- il bonus non è applicabile alle quotazioni di gruppo.
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NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI RIMBORSI SERVIZI TURISTICI A MEZZO VOUCHER
La decisione di modificare il quadro delle disposizioni è derivata dalla procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea contro lo Stato Italiano proprio su due elementi contenuti proprio nella disciplina dei rimborsi con voucher di cui all’art.88 bis del DL n.18 “Cura Italia”. Conseguentemente il Parlamento ha ritenuto di modificare le norme in senso maggiormente favorevole per il consumatore.
Il Legislatore è intervenuto sull’art. 88 bis, apportando al medesimo le seguenti modifiche:
il periodo di validità dei voucher emessi per i rimborsi, nei casi previsti, viene prolungato da 12 a 18 mesi
alla scadenza fissata il detentore del voucher che non ne abbia nel frattempo fruito né lo abbia impegnato per prenotare nuovi servizi, avrà diritto ad ottenerne il rimborso in denaro entro 14 giorni
per voucher emessi in relazione a contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo (incluse acque interne) e terrestre, il diritto al rimborso in denaro si matura già decorsi 12 mesi dall’emissione – non 18 – e in questo caso, il vettore vi deve provvedere entro 14 giorni dalla richiesta presentata dal detentore.
Altra novità introdotta riguarda i tempi entro cui deve essere esercitato il recesso dai contratti nei casi previsti dalla norma. Dal 1 agosto in poi, sarà il cliente a scegliere se accettare o meno il rimborso con voucher anziché in denaro. Viene inoltre ridotto a 14 giorni dal recesso, in tutti i casi, il termine entro il quale deve essere emesso il voucher.
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