In Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Salute che contiene tutte le indicazioni per richiedere il contributo destinato a chi soffre di disagi legati alla pandemia e può seguire un percorso presso una psicoterapeuta accreditato, con redditi fino a 50mila euro.
Entro fine luglio sarà possibile richiedere il bonus psicologo. È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Salute che contiene le indicazioni per poter usufruire del contributo, introdotto dal cosiddetto Decreto “Milleproroghe” dello scorso anno per fronteggiare l’aumento del disagio psicologico nella popolazione, dovuto alla pandemia. Ecco chi può richiederlo e come.
I beneficiari del bonus
Il contributo economico, pari ad un massimo di 600 euro, può essere richiesto dalle persone che soffrono di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza Covid e della conseguente crisi socio-economica, e che possono seguire un percorso psicoterapeutico.
Il bonus copre le spese per sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi. I professionisti devono aver comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP). I nominativi degli specialisti accreditati sono comunicati dal CNOP all’Inps, che gestisce la procedura, e consultabili nell’area riservata del sito dell’Istituto.
I requisiti e gli importi
Il contributo – spiega ancora il decreto – è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona in cura. Questo purché abbiamo un reddito ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro. L’importo del bonus è pari ad un massimo di 50 euro a seduta ed è proporzionale al reddito. In caso di ISEE inferiore a 15.000 euro, il beneficio è pari ad un massimo di 600 euro complessivi per ogni beneficiario; se l’ ISEE è compreso tra 15.000 e 30.000 euro, il contributo erogato può arrivare ai 400 euro; per ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, il beneficio è dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.
Domande online da fine luglio
La procedura per presentare la domanda sarà aperta entro fine luglio, ovvero entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (27 giugno). Per presentare la richiesta, il periodo di tempo non sarà comunque inferiore a sessanta giorni dall’attivazione della procedura. Sarà l’Inps a raccogliere le richieste, attraverso un’apposita funzionalità online dal sito www.inps.it o telefonicamente mediante il contact center dell’Istituto.
Come utilizzare il bonus psicologo
Il bonus dovrà essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di accoglimento della domanda, pena la revoca del beneficio.
Il beneficiario dovrà comunicare al proprio psicoterapeuta il codice univoco rilasciato dall’Inps dopo l’accoglimento della domanda. Poi entrerà in gioco il professionista. Accedendo alla piattaforma INPS, e verificata la disponibilità dell’importo della propria prestazione, lo psicoterapeuta dovrà indicare l’ammontare richiesto e la data concordata per la seduta. Il beneficiario del bonus può però sempre disdire la prenotazione.
Una volta effettuata la seduta, invece, lo psicoterapeuta dovrà indicare il codice univoco anche nella fattura intestata al beneficiario della prestazione; inserendo poi i dati nell’area riservata del sito Inps per ottenere il rimborso.
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