Mettiamo il caso che proprio in questi giorni ci arrivi una bolletta della luce relativa a consumi riferiti al 3 marzo 2018. Dobbiamo pagarla? No, perché il pagamento ormai è caduto in prescrizione. Come tutti gli altri debiti, anche il pagamento delle bollette per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua deve essere notificato entro un certo periodo, altrimenti il cliente ha il diritto di non pagare. È quello che si definisce diritto alla prescrizione.
Con la Legge di Bilancio 2018 (n. 205/2017) il termine di prescrizione per le fatture di luce, gas e acqua è sceso da 5 a 2 anni. Questa riforma sulla prescrizione però è entrata in funzione in tempi diversi. È stata prima la volta delle bollette elettriche, poi del gas e, infine, dell’acqua. In tutte le tipologie di consumi appena descritte la prescrizione vale sia per le bollette ordinarie che per i conguagli.
Attenzione però, la prescrizione non è retroattiva, parte da un determinato anno, e in più non è automatica. Il fornitore può inviare un sollecito di pagamento anche oltre il termine dei due anni, è il cliente che deve far valere il diritto alla prescrizione. Quando scatta questo diritto? Dipende dal tipo di utenza.
La bolletta della luce
Per la fornitura di energia elettrica la prescrizione di due anni parte dal 1° marzo 2018. Quindi se la bolletta è stata emessa ad aprile 2018 la prescrizione è avvenuta ad aprile 2020. Come si diceva, però, non c’è un effetto retroattivo. Quindi, tutte le fatture antecedenti al 1° marzo 2018 continuano a prescriversi dopo 5 anni. Così, se una fattura è stata emessa a novembre 2017, la prescrizione scadrà a novembre 2022.
La bolletta del gas
Per il gas, come per la luce, la prescrizione è di due anni. In questo caso, però, la nuova disciplina della prescrizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2019. Quindi, le bollette emesse prima di tale data si prescrivono in cinque anni, quelle successive al 1° gennaio 2019 dopo due anni.
La bolletta dell’acqua
La prescrizione biennale delle bollette dell’acqua è entrata in vigore il 1° gennaio 2020. Quindi, tutte le bollette dell’acqua emesse prima di questa data si prescrivono dopo 5 anni. Se, invece, si riferiscono al periodo successivo al 1° gennaio 2020 vale la prescrizione di due anni.
Quando parte la prescrizione e come far valere il diritto
Il termine della prescrizione si calcola a partire dall’ultimo giorno utile per il pagamento della bolletta. Se è festivo, allora dal primo giorno lavorativo utile. Come si diceva, però, la prescrizione non è automatica, i venditori possono fatturare anche importi più vecchi di due anni. Nel caso, sono tenuti a emettere una fattura separata contenente esclusivamente gli importi dei consumi datati o, in alternativa, debbono evidenziarli in modo chiaro e comprensibile all’interno della fattura.
In ogni caso, come ha ribadito l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) i venditori e i gestori sono tenuti a informare i clienti della possibilità di contestare gli importi per periodi antecedenti ai due anni, fornendo un modulo con cui l’utente può comunicare la volontà di non pagare quanto richiesto. A questo scopo debbono fornire un modulo che faciliti la comunicazione della volontà di eccepire la prescrizione (da rendere disponibile anche su sito internet e negli sportelli al pubblico) e i recapiti cui inviare la richiesta.
Cosa fare se arriva un sollecito di pagamento
Anche se abbiamo compilato e inviato alla società fornitrice di energia il modulo per esercitare il diritto alla prescrizione, potrebbe, comunque, arrivarci un sollecito di pagamento. Tale sollecito, come precisa l’associazione Federconsumatori, deve essere notificato o a mezzo raccomandata o Pec. Non vale il sollecito del call center oppure l’invio con posta ordinaria. In caso di sollecito formale, la prescrizione si interrompe e iniziano nuovamente a decorrere i due anni. In questo caso, il consiglio è quello di inviare una contestazione tramite raccomandata A/R, via fax oppure con la posta elettronica certificata (Pec), indicando tutti i riferimenti utili dell’utenza. Se la pretesa del pagamento persiste allora è necessario avviare un tentativo di mediazione. Per acqua, luce e gas, l’istanza è da presentare direttamente all’Autorità preposta (Arera).
La prescrizione vale “in ogni caso”
È sempre possibile fa valere il diritto alla prescrizione per consumi relativi a periodi superiori a due anni. Lo è anche quando tali consumi sono o frutto di una rilevazione errata da parte del cliente o per mancata rilevazione (il tecnico è passato ma non c’era nessuno in casa). Questa tutela è stata aggiunta con l’ultima Legge di Bilancio (n.160/2019) e ribadita dall’Autorità (Arera).
Un servizio gratuito per i consumatori
Per ricevere assistenza e informazioni sui propri diritti nella fornitura di energia elettrica, gas e acqua, è disponibile lo Sportello per il consumatore, istituito nel 2009 dall’Autorità e gestito in collaborazione con Acquirente Unico Spa. Lo Sportello per il consumatore, oltre che di un sito, dispone di un numero verde 800.166.654 attivo dalle 8.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi.
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