L’esperto dell’INPS Bruno Benelli, dà alcune indicazioni sul tema del lavoro svolto da badanti conviventi. L’orario di lavoro durante la giornata è fissato dal datore di lavoro nei confronti del personale convivente a servizio intero.
Una volta terminate le 10 ore di lavoro al giorno non consecutive previste dal contratto di lavoro, per un totale di 54 ore la settimana e fermo restando l’obbligo della presenza notturna, la badante ha diritto a un riposo settimanale di 36 ore e un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive. Quindi durante la notte la badante non deve lavorare ma garantire soltanto la presenza.
In caso venga invitata a lavorare oltre l’orario, durante la notte, solo saltuariamente, scatta una paga oraria maggiorata del 50%, se prestato dalle ore 22:00 alle ore 6:00.
Quando la badante ha terminato il lavoro può assentarsi da casa, senza chiedere autorizzazione, né permesso. L’annuncio dell’assenza è solo per una questione di cortesia e di civile convivenza. Nel suo tempo libero la lavoratrice dovrebbe riposare, ma in caso svolgesse un altro lavoro non è prevista alcuna sanzione. Infine per quanto riguarda le ferie, è il datore di lavoro che fissa il periodo di ferie “compatibilmente con le proprie esigenze e quelle del lavoratore”. La badante non può inoltre rinunciare al riposo settimanale domenicale, che può essere, nel caso la lavoratrice fosse di religione non cattolica, spostato ad altro giorno in accordo col datore di lavoro.
Ma nel caso in cui la lavoratrice debba lavorare nel giorno di riposo per “esigenze imprevedibili che non possono essere altrimenti soddisfatte” il datore di lavoro deve:
1) pagare le ore di lavoro con la maggiorazione del 60%;
2) dare un uguale numero di ore di riposo non retribuito nella giornata successiva.
SINTESI DI: Badanti, il lavoro notturno è solo occasionale, Bruno Benelli, La Stampa, 23-09-2019
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