Avrebbe dovuto vedere la luce dal 1° luglio 2021, ma fin da subito si era capito che difficilmente entro quella data sarebbe stato possibile costruire l’impianto normativo necessario e che, quindi, quel termine non sarebbe stato rispettato.
Poi, un nuovo provvedimento dello scorso 1° aprile (data che poteva far nascere qualche malizioso sospetto) aveva assegnato al Governo un termine di dodici mesi per regolamentare la materia e, nel frattempo, aveva introdotto una misura provvisoria – l’Assegno Temporaneo – per non lasciare a mani vuote chi non poteva beneficiare dell’Assegno al Nucleo Familiare, del quale, nelle more dell’adozione dell’Assegno Unico, gli aventi diritto avrebbero continuato a beneficiare anche per il secondo semestre 2021.
E molti – con uno scetticismo ed un disincanto forgiati da decenni di scadenze non rispettate dalla “politica” o dall’attesa di innumerevoli decreti attuativi sulle più svariate materie che non hanno mai visto la luce – erano già pronti a sentenziare che in questo Paese niente è più definitivo dei provvedimenti provvisori, rassegnandosi all’ennesima occasione di semplificazione persa… E invece, nel bel mezzo di un novembre segnato dalle preoccupazioni per nuove varianti del virus, dalle polemiche dei “No Green Pass” e dalla corsa alla terza dose “booster” del vaccino, il Governo ha regolamentato l’ormai attesissimo “Assegno Unico ed Universale per i figli”, in anticipo (evento più unico che raro) sul termine che la legge delega gli aveva concesso.
Sì, c’è stato, è vero, un altro piccolo rinvio (l’Assegno Unico decorrerà dal 1° marzo 2022 e non dal primo gennaio) ma, insomma… vai a cercare il pelo nell’uovo!
Quello che conta davvero è che ha visto la luce una misura di tipo universalistico (seppure per importi molto bassi, spetta, infatti, anche a chi ha valori ISEE oltre il limite massimo previsto dalla legge e, addirittura, anche a chi l’ISEE non ce l’ha, magari perché non vuole dichiarare la propria situazione economica, o magari solo perché questa è tale da non dargli accesso ad alcun beneficio, rendendo così superfluo questo adempimento), che razionalizza e riordina, assorbendole ed abrogandole, molte norme (ANF, Assegni familiari, Bonus bebè, Assegno ai nuclei con 3 figli minori) fin qui previste in favore dei figli, dando vita, per una volta, ad una reale semplificazione.
In realtà, nel meccanismo di calcolo dell’AU, di semplice c’è ben poco; ma, almeno, va apprezzato lo sforzo di mettere ordine in un sistema di norme – e relativi benefici – spesso caotiche e a rischio di sovrapposizione, come quelle che governavano fino ad oggi le prestazioni in favore dei figli.
E, mentre già si intravedono i primi problemi operativi che potrebbe comportare (la prevedibile, potenziale esplosione del numero delle ISEE che sicuramente metterà a dura prova le strutture dei CAF ad inizio anno; il timore che un buon numero di famiglie potrà cominciare a percepire materialmente l’AU solo a partire dal mese di aprile, pur perdendo già da febbraio il diritto alle detrazioni d’imposta per i figli), vediamo in cosa consiste l’Assegno Unico.
Beneficiari
“L’Assegno unico e universale per i figli a carico” (questo è il nome completo della nuova prestazione) è un beneficio economico mensile concesso ai nuclei familiari, il cui importo è modulato secondo la condizione economica del nucleo indicata dall’ISEE, ed è riconosciuto – per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo – per ciascun figlio:
- minorenne a carico (per i nuovi nati, l’assegno decorre dal 7° mese di gravidanza);
- maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
- svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
- con disabilità a carico, senza limiti di età.
Requisiti
L’assegno spetta a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
– essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o soggiorno permanente, oppure cittadino di uno Stato extra-UE con permesso per soggiornanti di lungo periodo o permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività per almeno sei mesi o permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato per almeno sei mesi;
– essere soggetto al pagamento dell’Imposta sul reddito in Italia;
– essere residente e domiciliato in Italia;
– essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale.
Importo
Come già accennato, l’importo dell’assegno unico è modulato a seconda del valore ISEE in corso di validità del nucleo familiare di appartenenza:
– per i figli minorenni spettano € 175 mensili, con un ISEE fino a 15.000 euro. All’aumentare dell’ISEE si riduce progressivamente fino a € 50 mensili qualora l’ISEE sia pari o superiore a 40.000 euro;
– per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, è di € 85 mensili, se il valore dell’ISEE in corso di validità è pari o inferiore a 15.000 euro. Si riduce gradualmente con un ISEE superiore, fino a € 25 al mese qualora l’ISEE sia pari o superiore a 40.000 euro;
– per i figli con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni, l’importo è di € 85 mensili con un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, e si riduce progressivamente con l’aumentare dell’ISEE, fino a raggiungere il valore di € 25 in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Sono previste inoltre specifiche maggiorazioni per:
- i figli successivi al secondo;
- le madri di età inferiore a 21 anni;
- i genitori entrambi titolari di redditi da lavoro;
- i nuclei con quattro o più figli;
- ciascun figlio con disabilità minorenne sulla base della condizione di disabilità;
- ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età;
- nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro (fino al 2024).
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
TUTTO QUELLO CHE È IMPORTANTE SAPERE
La domanda va presentata a decorrere dal 1° gennaio ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo. L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; tuttavia, nel caso in cui sia presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è comunque riconosciuto retroattivamente a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare deve essere comunicata telematicamente all’INPS entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio.
L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo e non va computato tra i trattamenti assistenziali che concorrono alla formazione del reddito familiare ai fini del Reddito di cittadinanza.
I nuclei familiari che percepiscono il Reddito di cittadinanza non dovranno, peraltro, presentare domanda di Assegno Unico, perché in questo caso la prestazione viene pagata automaticamente dall’INPS.
Gli Uffici del Patronato 50&PiùEnasco sono a disposizione per la presentazione della domanda di Assegno Unico e, grazie alla collaborazione con 50&PiùCaf, potranno fornire assistenza anche per la presentazione della DSU ai fini del rilascio dell’attestazione ISEE, necessaria al fine di determinare la misura dell’assegno spettante.
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