Le condizioni e i requisiti per poter usufruire di questo beneficio economico riconosciuto mensilmente a tutti i nuclei familiari
La scadenza è fissata per giovedì 30 giugno.
Entro quella data, infatti, dovrà essere presentata all’INPS la domanda, se si vuole avere diritto anche agli arretrati a decorrere da marzo scorso.
In caso di domanda presentata in data successiva (dal 1° luglio in poi), invece, la prestazione sarà riconosciuta solo a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa, senza alcun diritto alle mensilità arretrate.
Stiamo ovviamente parlando dell’“Assegno Unico e Universale per i figli a carico” cioè quella misura di sostegno economico alle famiglie che, da marzo 2022, ha sostituito una molteplicità di prestazioni e benefici legati ai figli (Premio alla nascita, ANF, Assegno per i nuclei familiari con più di tre figli, Bonus bebè, detrazioni fiscali per i figli minori), con la finalità di semplificare, razionalizzare e potenziare gli interventi diretti a sostenere la genitorialità.
Sulla base dei dati disponibili, fino ai primi giorni di maggio sono stati circa 7,6 milioni i nuclei familiari che hanno presentato domanda di Assegno Unico, per complessivi 11 milioni di figli; dopo una partenza a rilento, quindi, in base alle stime sembra che la grande maggioranza degli aventi diritto si sia ormai attivata per richiedere la nuova prestazione.
A beneficio di chi non avesse ancora presentato la domanda, proviamo a riepilogare sinteticamente le condizioni e i requisiti per poter richiedere l’Assegno Unico:
Beneficiari – L’Assegno Unico è una prestazione economica riconosciuta mensilmente a tutti i nuclei familiari (ne beneficiano anche i lavoratori autonomi, precedentemente esclusi dall’ANF) a partire dal 2022, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, per ciascun figlio:
- minorenne a carico (per i nuovi nati, l’assegno decorre dal 7° mese di gravidanza);
- maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
– frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
– svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
– sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
– svolga il servizio civile universale.
– con disabilità a carico, senza limiti di età.
Requisiti – L’assegno spetta a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o soggiorno permanente, oppure cittadino di uno Stato extra-UE con permesso per soggiornanti di lungo periodo o permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività per almeno sei mesi o permesso di soggiorno per motivi di ricerca, autorizzato per almeno sei mesi;
- essere soggetto al pagamento dell’Imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia;
- essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale.
Importo – L’importo dell’Assegno Unico è modulato in base al valore ISEE (su cui influiscono – unitamente ad altri parametri – anche gli immobili e i depositi bancari o i risparmi comunque intesi) in corso di validità (Ordinario, Corrente, “Minori”, a seconda della situazione) del nucleo familiare di appartenenza:
- per i figli minorenni spettano € 175 mensili con un ISEE fino a € 15.000. All’aumentare dell’ISEE si riduce progressivamente fino a € 50 mensili qualora l’ISEE sia pari o superiore a € 40.000;
- per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, è di € 85 mensili se il valore dell’ISEE in corso di validità è pari o inferiore a € 15.000. Si riduce gradualmente con un ISEE superiore, fino a € 25 al mese qualora l’ISEE sia pari o superiore a € 40.000;
- per i figli con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni l’importo è di € 85 mensili per un ISEE pari o inferiore a € 15.000 e si riduce progressivamente con l’aumentare dell’ISEE, fino a raggiungere il valore di € 25 in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a € 40.000.
Sono previste inoltre specifiche maggiorazioni a seconda della presenza di particolari condizioni del nucleo familiare, dell’età della madre, dell’attività svolta dai genitori e/o del numero e tipologia di figli presenti nel nucleo.
Come era prevedibile, nonostante questa prestazione sia appena nata, già si registrano polemiche per un beneficio ritenuto da alcuni scarsamente equo.
Come accennato, la normativa prevede un meccanismo a scalare, che comporta la riduzione graduale dell’importo dell’assegno al crescere del valore ISEE del nucleo familiare. Tuttavia, a partire dal valore ISEE di € 40.000 viene comunque garantito a tutti – quindi anche a famiglie molto benestanti – l’importo minimo di € 50,00 per ciascun figlio; questo è coerente con la sua caratteristica di prestazione “universale”, cioè garantita in misura minima a tutte le famiglie, anche in assenza di ISEE o con valore ISEE superiore al limite massimo.
Alcune simulazioni dimostrano come, per alcune famiglie con reddito medio, l’importo dell’Assegno Unico risulti significativamente inferiore alla somma dei benefici (Assegno al Nucleo Familiare; detrazioni fiscali per i figli a carico; detrazioni per famiglie numerose; ecc.) che queste famiglie percepivano fino a febbraio scorso e che l’AUU ha sostituito.
C’è da dire, peraltro, che per le famiglie con valore ISEE fino a € 25.000 è comunque prevista una maggiorazione specifica quale “correttivo” per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare a seguito dell’introduzione dell’AUU, garantendo una invarianza se l’importo dell’assegno dovesse risultare inferiore alla somma dei valori teorici dell’ANF e delle detrazioni fiscali spettanti nel precedente regime; ma questa maggiorazione ha natura transitoria ed è limitata alle sole prime tre annualità.
Al contrario, lavoratori con retribuzioni/redditi di importo elevato si trovano a ricevere una prestazione a cui fino ad oggi non avevano diritto (salvo una quota residuale di detrazioni fiscali) proprio a causa del reddito elevato, con un indubbio beneficio economico.
Da più parti, quindi, l’AUU è accusato di favorire i nuclei familiari con redditi medio-alti rispetto alla fascia di popolazione (in cui rientra la grande maggioranza delle famiglie) con un reddito medio o medio-basso e vengono pertanto già richiesti correttivi alla normativa che riequilibrino la situazione.
Al di là di tutto, comunque, la scadenza del 30 giugno resta fondamentale, sia per la presentazione della domanda di AUU sia per la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, in modo da poter beneficiare di eventuali conguagli a credito, nel caso in cui la domanda di AUU fosse stata presentata in carenza di un ISEE valido.
Non devono invece presentare alcuna domanda i nuclei familiari che percepiscono il Reddito di cittadinanza: in questo caso, l’Assegno è pagato automaticamente dall’INPS, senza necessità di una specifica richiesta.
Gli Uffici del Patronato 50&PiùEnasco sono a disposizione per fornire la consulenza necessaria a verificare il diritto e la misura della prestazione spettante e per la presentazione della domanda di Assegno Unico. Inoltre, grazie alla collaborazione con 50&PiùCaaf, potranno fornire assistenza anche per la presentazione della DSU ai fini del rilascio dell’attestazione ISEE, necessaria per determinare l’esatta misura dell’assegno dovuto.
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