Per le richieste presentate entro il 30 settembre 2021, spettano le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio.
In attesa del nuovo Assegno Unico per i figli previsto dal 1° gennaio 2022, sono state introdotte per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2021, alcune misure temporanee e di efficacia immediata a sostegno delle famiglie con figli minori.
Maggiorazione importi ANF
Per il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, gli importi mensili dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) sono aumentati:
- per i nuclei familiari fino a due figli: di € 37,50 per ciascun figlio;
- per i nuclei familiari di almeno tre figli: di € 55,00 per ciascun figlio.
L’aumento viene riconosciuto d’ufficio a tutti i richiedenti ANF aventi diritto.
Assegno temporaneo o “ponte”
È stato introdotto, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2021, un assegno temporaneo detto “assegno ponte” destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto agli Assegni per il Nucleo Familiare.
Destinatari. Sono quindi destinatari di questa misura: lavoratori autonomi (compresi i CD/CM), titolari di pensione da lavoro autonomo, soggetti disoccupati senza indennizzo, incapienti, lavoratori dipendenti senza diritto all’ANF perché con percentuale di reddito dipendente inferiore al 70% del reddito familiare complessivo.
Requisiti. Per accedere al beneficio, il nucleo familiare deve possedere cumulativamente tutti i seguenti requisiti:
- il richiedente deve essere:
- cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno; o cittadino di uno Stato non appartenente all’UE, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- domiciliato o residente in Italia, avere i figli a carico sino al compimento del 18° anno di età e residente e convivente con il/i minore/i;
- residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
- titolarità di un ISEE in corso di validità inferiore a € 50mila annui.
Misura dell’assegno. Gli importi mensili spettanti per ciascun figlio minore vengono determinati in base al valore ISEE ed in relazione al numero dei figli minori presenti nel nucleo (se il nucleo è composto da più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene aumentato del 30%).
Nell’esempio (sotto) sono riportati gli importi spettanti per un nucleo con un valore di ISEE minimo (fino a € 7mila) e per uno con il valore ISEE massimo (fino a € 50mila). Per ciascun figlio minore con disabilità (a prescindere dal grado) gli importi sono maggiorati di 50 euro.
Fascia ISEE |
Nuclei fino a 2 figli minori | Nuclei con almeno 3 figli minori |
Fino a € 7mila |
€ 167,5 per ogni figlio | € 217,8 per ogni figlio (30% in più di € 167,5) |
da € 40mila a € 50mila | € 30 per ogni figlio |
€ 40 per ogni figlio |
oltre € 50mila | 0 |
0 |
Compatibilità. Il beneficio è compatibile sia con il Reddito di Cittadinanza, sia con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico, erogate dalle regioni, province autonome e dagli enti, sia con altre misure a sostegno della famiglia (assegno ai nuclei con tre figli minori, assegno di natalità, premio alla nascita, fondo di sostegno alla natalità, detrazioni fiscali). Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno temporaneo congiuntamente al Rdc, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità. Il beneficio complessivo è quindi determinato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.
L’assegno temporaneo è invece incompatibile con la percezione dell’Assegno al Nucleo Familiare (ANF).
Decorrenza. Per le domande presentate successivamente al 30 settembre, l’assegno temporaneo decorrerà dal mese di presentazione della domanda (il cui termine ultimo di presentazione è, pertanto, il 31 dicembre 2021); per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, verranno corrisposte le mensilità arretrate a decorrere dal 1° luglio 2021.
Il Patronato 50&PiùEnasco è a disposizione per la presentazione della domanda di Assegno temporaneo e, grazie alla collaborazione con 50&PiùCaaf, potrà fornire assistenza anche per la presentazione della DSU ai fini del rilascio dell’attestazione ISEE, utile ai fini della domanda dell’assegno.
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