La misura, entrata in vigore il 1° gennaio 2024, è finalizzata a fornire un sostegno economico, promuovendo l’integrazione sociale e lavorativa. L’accesso alla prestazione è condizionato al possesso di requisiti di cittadinanza, reddituali e patrimoniali.
L’Assegno di Inclusione (ADI) rappresenta uno degli strumenti introdotti dal Decreto Lavoro n. 48/2023 in sostituzione del Reddito di Cittadinanza. Affianca il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), che è attivo dal 1° settembre 2023.
A differenziare ADI ed SFL è la platea delle persone a cui è destinata. Il primo, infatti, è rivolto ai nuclei familiari in cui almeno una persona rientri in una di queste casistiche: minore età, disabilità, età uguale o maggiore a 60 anni, situazione di svantaggio e inserimento in un programma assistenziale di cura da parte dei servizi socio-sanitari territoriali e certificato dalla pubblica amministrazione. I potenziali beneficiari del Supporto per la Formazione e il Lavoro, invece, sono singoli componenti di nuclei familiari che abbiano un’età compresa tra 18 e 59 anni.
ADI: quali sono i requisiti e come viene determinato l’ammontare
Per beneficiare di questa misura è necessario aderire ad un percorso personalizzato, volto all’attivazione e inclusione sociale e lavorativa. I requisiti sono di due tipi: 1) cittadinanza/soggiorno e residenza, 2) economici (tra questi ultimi un ISEE in corso di validità che non superi 9.360 euro).
L’importo dell’assegno non è fisso. Può variare in rapporto alla situazione economica del nucleo richiedente. La prestazione infatti può consistere in un’integrazione del reddito familiare fino a 6.000 euro o fino a 7.560 euro annui, in base alla composizione della famiglia. Se il nucleo è in affitto, l’integrazione fino ad un massimo di 3.360 euro annui riguarda il canone di locazione.
Modalità di pagamento e compatibilità con attività lavorativa/misure di sostegno al reddito
La prestazione viene erogata mediante accredito su Carta di Inclusione o Carta ADI, per un periodo massimo di 18 mesi, al termine dei quali, previa sospensione di un mese, è possibile rinnovarla per ulteriori 12 mesi.
L’Assegno di Inclusione è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente e autonoma. In questi casi, a seguito di ricalcolo, l’importo della prestazione può essere modificato, e il diritto a usufruirne può venire meno in caso di superamento dei valori soglia.
L’ADI è inoltre compatibile con le misure di sostegno al reddito connesse alla disoccupazione involontaria.
Assegno di Inclusione e Patto di Attivazione Digitale (PAD)
La prestazione decorre il mese successivo a quello di sottoscrizione del PAD, ovvero il Patto di Attivazione Digitale. Per le sole domande inoltrate a gennaio e già integrate dalla stipula del PAD, il diritto all’assegno si è perfezionato contestualmente.
Il PAD è l’accordo digitale attraverso cui viene preso in carico il nucleo che richiede l’ADI. Deve essere stipulato a seguito dell’iscrizione al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale i beneficiari della prestazione sono convocati dai servizi sociali del comune di residenza. Vengono così analizzati bisogni e caratteristiche del nucleo familiare, elaborando un programma personalizzato di inclusione sociale e lavorativo. Questo prevede per ciascun componente obblighi specifici, differenziati per età e occupabilità.
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