La legge stabilisce gli eredi legittimi che in caso contrario hanno la facoltà di impugnare il testamento. Esiste, inoltre, il lascito solidale per supportare una causa o sostenere un progetto a favore della comunità
Il movimento lento della mano rugosa che impugna un pennino e scorre su un foglio giallognolo disegnando lettere grandi e tonde, a fianco un calamaio con l’inchiostro nero, o blu. Un’immagine cinematografica che ci porta indietro nel tempo, quando la scrittura del testamento avveniva all’ombra di una candela, in un crocevia di pensieri legati al passato e di azioni future, quando con un timbro di ceralacca quella pergamena veniva sigillata e consegnata al notaio che, in caso di morte, ne avrebbe fatto lettura agli eredi.
Ora come allora, il testamento olografo – scritto integralmente a mano, con la sottoscrizione e la data – rappresenta la forma più riservata della volontà del testatore ma non l’unica. L’altro tipo di testamento, quello pubblico, viene redatto invece dal notaio, su indicazioni di chi vuole comunicare le sue ultime volontà. Esiste, poi, il testamento segreto che deve essere autografo e può essere scritto da un terzo o con mezzi meccanici: questo documento viene depositato in busta chiusa, presso uno studio notarile.
Chi può essere escluso dal testamento e chi, invece, ne fa legittimamente parte? Precisiamo subito che il testatore dispone in totale autonomia dei suoi beni e può individuare in maniera arbitraria gli eredi. Tuttavia, non è superiore alla legge: esistono delle quote che devono essere rispettate per legge, appunto. A spiegarlo è l’articolo 565 del Codice civile che designa come eredi legittimi i parenti più stretti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle, gli altri parenti del defunto e infine, lo Stato. In mancanza di figli hanno diritto all’eredità il coniuge, i fratelli e le sorelle e, in assenza di questi, anche i nipoti. Quando questo non avviene, quando – in altre parole – i legittimari vengono esclusi, il testamento si può impugnare. E si può impugnare anche in altri casi: quando se ne desume la falsità o quando redatto da persona incapace di intendere e volere. Tuttavia, esistono anche casi in cui non c’è nessun erede: in questa circostanza, i beni vengono devoluti allo Stato.
Nel rispetto dei dettami di legge e fatto salvo l’asse ereditario più su descritto, il testatore ha una facoltà che definiremo “nobile”. Ha, cioè, la possibilità di decidere di donare parte dei suoi beni in favore di una causa, di una organizzazione, di un progetto. Una somma di denaro per supportare i progressi della scienza, una casa per accogliere profughi: sono solo esempi di lasciti solidali che donne e uomini hanno donato a chi si impegna quotidianamente per il prossimo. Anche beni di dimensioni più piccole, oggetti, collezioni possono costituire un lascito. Inoltre, le proprietà ricevute con un lascito solidale non sono soggette a imposte. Per fare un testamento solidale è sufficiente ricordare nel proprio testamento – in qualità di erede – un’associazione o un’organizzazione o qualunque altra realtà si decida di supportare. In caso di ripensamenti, la scelta può essere modificata.
Probabilmente, se torniamo indietro nella storia, uno dei primissimi esempi di “lascito solidale” lo ritroviamo nelle azioni di Giacomo Belli. Il nipote del celebre Giuseppe Gioacchino Belli, che raccolse la voce del popolo romano agli inizi dell’Ottocento e la trasformò in sonetti, donò gli oltre cinquemila fogli del nonno alla Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele di Roma: il dono di un uomo diventato patrimonio nazionale.
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