Il Decreto Rilancio estende il bonus di 600 euro ad altre categorie di lavoratori: ecco chi sono i nuovi beneficiari e le istruzioni per fare la domanda
Il Decreto Rilancio (Legge 34/2020) prevede l’ampliamento dei beneficiari del bonus Inps di 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio. Si tratta di coloro che in prima battuta, con il Decreto Cura Italia, sono stati esclusi da questa indennità introdotta a favore dei lavoratori che hanno subìto conseguenze a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che sono stati costretti a interrompere o ridurre la propria attività o rapporto di lavoro.
L’estensione della platea riguarda i lavoratori autonomi privi di partiva Iva, quelli con lavoro intermittente, lavoratori stagionali, il personale addetto alle vendite a domicilio. Ecco nel dettaglio chi sono i nuovi beneficiari del bonus:
– lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel medesimo periodo;
– lavoratori intermittenti che hanno lavorato per almeno 30 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
– lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali e non hanno un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020, già iscritti, alla stessa data, alla Gestione Separata e con accredito di almeno un contributo mensile per lo stesso arco temporale;
– incaricati alle vendite a domicilio (articolo n. 19 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114), con reddito annuo 2019 frutto dell’attività svolta superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Per ricevere il bonus per le mensilità di marzo, aprile e maggio, le nuove categorie di destinatari dovranno presentare un’unica domanda attraverso apposita procedura sul sito Inps oppure tramite i Patronati. 50&PiùEnasco è a disposizione per l’inoltro della domanda.
Naturalmente, anche per i nuovi beneficiari l’indennità non è soggetta all’imposizione fiscale, non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile. Ma, per il periodo di fruizione delle indennità Inps, non sono riconosciuti l’accredito di contribuzione figurativa e il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
CUMULABILITÀ CON IL REDDITO DI CITTADINANZA
I lavoratori appartenenti a nuclei familiari titolari del Reddito di Cittadinanza possono beneficiare dell’indennità Inps se l’ammontare del Reddito di Cittadinanza è inferiore a quello del bonus. In questo caso, al posto del versamento dell’indennità, si procede all’integrazione del beneficio del Reddito di Cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuta per ciascun mese (aprile e maggio). Al contrario, il Reddito di Cittadinanza è incompatibile con i bonus Inps se l’importo è pari o superiore.
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per l’inoltro della domanda sui bonus all’Inps, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco, presente su tutto il territorio nazionale.
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