Con la Legge di Bilancio 2022, in tema di lavoro, si allarga il numero dei soggetti tutelati. Una mossa volta a limitare gli effetti di potenziali crisi occupazionali
In questi ultimi anni, la questione previdenziale ha spesso occupato le cronache e il dibattito pubblico, assumendo, come forse mai in passato, centralità nel programma di tutte le forze politiche, nel tentativo di giungere ad una riforma pensionistica che portasse ad un superamento della tanto criticata riforma Monti-Fornero.
Ma, ovviamente, non c’è solo la questione pensioni. Benché questo argomento sia stato in misura minore sotto la luce dei riflettori, la crisi economica che ha attanagliato negli ultimi anni il nostro Paese – drammaticamente aggravata dalla pandemia – ha fatto emergere anche l’inadeguatezza della rete di protezione sociale, che per un verso arrivava a tutelare solo alcune categorie di lavoratori, e per l’altro ha dimostrato di non essere in grado di garantire ai beneficiari prestazioni economiche tali da rappresentare un reale e sufficiente sostegno.
Per questo, con la Legge di Bilancio 2022 il Governo ha dovuto mettere mano a una riforma degli ammortizzatori sociali, finalizzata sia all’ampliamento dei soggetti tutelati (si stima che questa riforma introduca o estenda le tutele per circa 12,4 milioni di lavoratori) che alla riforma delle politiche attive, per limitare gli effetti di potenziali crisi occupazionali, consentendo così ai lavoratori di affrontare con maggiore serenità eventuali fasi di transizione, frequenti o comunque possibili nell’attuale contesto economico.
Questa riforma è ispirata al principio del cosiddetto “universalismo differenziato” previsto dal PNRR: “L’obiettivo è mettere a sistema l’ampliamento del campo di applicazione delle prestazioni assicurative in costanza di rapporto, garantendo a tutti i lavoratori specifici trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, differenziando durata ed estensione delle misure di sostegno al reddito sulla base delle soglie dimensionali dell’impresa e tenendo conto delle caratteristiche settoriali, con un rafforzamento della rete di sicurezza contro la disoccupazione e l’inoccupazione implementando le protezioni dei lavoratori discontinui e precari”.
In concreto, le principali novità della riforma sono costituite da:
Ampliamento della platea dei lavoratori destinatari delle integrazioni salariali
Viene ampliata la platea dei destinatari delle integrazioni salariali: la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), quella Straordinaria (CIGS), i Fondi di solidarietà bilaterali e il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) vengono estesi anche ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti. Viene inoltre ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere per poter beneficiare dell’integrazione.
Importo dei trattamenti di integrazione salariale
Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, viene introdotto un unico massimale (per l’anno 2021, pari a € 1.199,72), annualmente rivalutato, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.
Estensione della Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS)
Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di CIGS viene estesa a tutte le imprese (oltre ai datori di lavoro del settore industriale, anche quelli operanti in tutti gli altri settori) che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali. La CIGS potrà essere attivata per la causale di “riorganizzazione aziendale”, ricomprendendo anche i casi in cui le aziende vi ricorrano per realizzare processi di transizione, crisi aziendali e contratti di solidarietà.
Introduzione dell’accordo di transizione occupazionale
Al fine di garantire i posti di lavoro in caso di transizioni occupazionali, al termine dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili. In questo caso, i lavoratori coinvolti devono seguire un percorso formativo e le imprese che assumono i lavoratori riceveranno un incentivo economico.
Contratto di solidarietà
Viene incentivato il ricorso ai contratti di solidarietà con un aumento (si passa dal 60 all’80%) della riduzione media oraria, mentre l’aumento della percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro passa dal 70 all’80%.
Fondi di solidarietà bilaterali
È prevista la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati (almeno 1 dipendente). L’importo dell’assegno non può essere più basso della Cassa Integrazione e la sua durata varierà da un massimo di 13 settimane (per imprese fino a 5 dipendenti) ad un massimo di 26 settimane (per imprese con più di 15 dipendenti).
Fondo di integrazione salariale (FIS)
Dal 1° gennaio 2022, il FIS è esteso a tutti i datori di lavoro che occupano almeno 1 dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali. Il fondo erogherà un assegno per la durata massima di 13 o 26 settimane, a seconda che l’impresa occupi un numero di dipendenti fino a 5 o superiore.
CISOA, NASpI e DIS-COLL
Altre misure riguardano l’estensione della Cassa Integrazione Salariale per gli Operai Agricoli (CISOA), un allargamento dei requisiti per l’accesso alla NASpI (non è più richiesto il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi, ma sarà sufficiente avere almeno 13 settimane negli ultimi 4 anni; inoltre, il meccanismo di “decalage” non opererà più dal 4° mese, bensì dal 6° mese o dall’8° in caso di percettori ultracinquantenni) e la DIS-COLL (la cui durata passa da 6 mesi a 1 anno, con la garanzia di un numero di mesi di beneficio pari ai mesi di contribuzione versata e il riconoscimento della contribuzione ai fini pensionistici).
Contratto di espansione
La normativa sul contratto di espansione viene allargata alle imprese più piccole (che occupano almeno 50 dipendenti) e viene prorogata fino a tutto il 2023.
Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale
Possono essere realizzati progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale, per facilitare l’inserimento dei lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi.
Politiche attive del lavoro
Viene rafforzato il ruolo delle politiche attive del lavoro, anche grazie al piano “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL) previsto dal PNRR, che viene esteso anche ai lavoratori autonomi titolari di Partita IVA che cessano in via definitiva la propria attività professionale, al fine di orientamento, riqualificazione e ricollocazione.
Insomma, un nutrito pacchetto di misure che configurano indubbiamente un deciso ed auspicato allargamento delle tutele e della rete di garanzia dei lavoratori dalle crisi occupazionali.
Tuttavia, ancora una volta, le tutele continuano a riguardare quasi esclusivamente la platea dei lavoratori dipendenti, mentre continuano ad esserne pressoché totalmente escluse intere categorie produttive come i lavoratori autonomi dei settori del Commercio e dell’Artigianato ed il mondo delle “Partite IVA” – se si fa eccezione per la copertura prevista dall’ISCRO – e dei parasubordinati, ovvero proprio molte di quelle categorie che maggiormente hanno pagato e pagheranno a caro prezzo, e senza tutele, le conseguenze della crisi economica e sanitaria che stiamo attraversando.
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