Salve, sto acquistando la prima casa, è vero che nella dichiarazione dei redditi posso scalare il compenso pagato all’agenzia immobiliare? Grazie
La risposta al quesito è affermativa. Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19%, delle spese pagate a soggetti di intermediazione immobiliare in relazione all’acquisto dell’abitazione principale, per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità (ai sensi dell’art.15 comma 1, lett. b-bis, del Dpr 917/86 (T.U.I.R.).
La detrazione spetta purché il relativo importo sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile (Circolare 4.08.2006 n. 28, paragrafo 13). Nel caso sia stato stipulato un compromesso di vendita e, contestualmente, sia stato pagato il compenso d’intermediazione, la detrazione compete a condizione che il compromesso di vendita sia stato regolarmente registrato (risoluzione 26/E del 30 gennaio 2009).
Resta fermo, tuttavia, che il beneficio fiscale è subordinato all’acquisto dell’abitazione principale e nel caso non si dovesse giungere alla stipula del contratto definitivo, dovrà successivamente essere assoggettato a tassazione separata l’importo per il quale si è fruito della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.
Cosa c’è da sapere…
Per intermediari immobiliari si intendono gli esercenti l’attività di mediazione nel ramo immobiliare disciplinata dalla legge n. 39 del 1989. Quindi i compensi corrisposti a mediatori creditizi per l’attività di intermediazione nella stipula dell’eventuale contratto di mutuo tra acquirente e istituto di credito esulano dall’ambito della detrazione in esame.
La detrazione spetta al contribuente che sostiene la spesa purché il relativo importo sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile (Circolare 4.08.2006 n. 28, paragrafo 13). Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà (Circolare 4.08.2006 n. 28, paragrafo 13, e Risoluzione 30.01.2009 n.26) anche se la fattura è intestata ad un solo comproprietario (Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 13).
L’art. 35, comma 22, del D.L. n. 223 del 2006 dispone che all’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad Iva, le parti hanno l’obbligo di presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo.
Con le stesse modalità, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare:
- se si è avvalsa di un mediatore e, in caso affermativo, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
- il codice fiscale o la partita Iva;
- il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;
- l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.
La detrazione spetta non solo per l’acquisto della proprietà, ma anche per l’acquisto di altri diritti reali (quali, ad esempio, l’usufrutto) a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale (Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 13.1).
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