Sono iscritta a Unisalute Cadirprof che mi ha rimborsato alcune visite parzialmente. Posso mettere nel 730 le stesse spese sanitarie? Parzialmente o totalmente?
In linea generale, per poter esercitare il diritto alla detrazione delle spese sanitarie, è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Si considerano rimaste a carico anche le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente e a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta, o pagate dallo stesso, con o senza trattenuta a carico del dipendente. In queste ipotesi, la detrazione è comunque ammessa, anche a fronte di un rimborso assicurativo, in quanto i premi versati non hanno determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito.
Non si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente le spese, nel caso di danni arrecati alla persona da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, e quelle rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d’imposta o dallo stesso contribuente a enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o di regolamenti aziendali, che, fino a un importo di 3.615,20 euro, non hanno concorso a formare il reddito imponibile. In questi casi, è comunque possibile detrarre la differenza tra la spesa sostenuta e la quota rimborsata (cfr circolare n. 13/E del 31 maggio 2019).
Pertanto venendo al quesito, con il Modello 730/2020 si possono detrarre le spese sanitarie rimaste a carico, ovvero la differenza tra le spese sostenute e la quota rimborsata da Unisalute nell’anno d’imposta 2019.
Nel caso in cui i contributi versati a enti e casse aventi fine esclusivamente assistenziale risultino di ammontare superiore all’importo di euro 3.615,20, è possibile portare in detrazione oltre alla somma non rimborsata, anche una quota parte di quella rimborsata calcolata sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi versati in eccedenza (rispetto al suddetto limite di euro 3.615,20) e il totale dei contributi versati (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.2 e la Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 6.1). La presenza di tali contributi versati in misura eccedente è desumibile dal punto 442 della CU 2020.
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