Chiedo il vostro supporto in merito ad un problema di detraibilità delle spese di ristrutturazione intestate a mia moglie. La signora dal 2010 circa portava in detrazione nel suo 730 le diverse spese di ristrutturazione (fattura a lei intestata e pagato con suo c/c). Dal 01.01.19 è a mio carico in quanto non più percettore di reddito e quindi nel 2020 non dovrebbe fare più il 730 non avendo nulla da dichiarare (percepiva soltanto reddito da lavoro dipendente). Mi chiedo se le spese di ristrutturazione a lei intestate, da quest’anno posso portarle in detrazione nel mio 730, oppure sarebbe possibile fare un 730 congiunto. Restano da detrarre diverse rate per le varie manutenzioni effettuate, parliamo di circa 4/5 rate per i prossimi anni.
Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36% (elevato, dal 26 giugno 2012, al 50%) delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze.
La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese.
È bene evidenziare che, in via generale, la detrazione fiscale spetta al soggetto che ha sostenuto le spese e risulti intestatario dei relativi documenti (Fattura, Ricevuta fiscale ecc.). Per talune spese il Legislatore ha espressamente previsto che la detrazione spetta anche se le stesse sono state sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico. Il bonus per le ristrutturazioni edilizie e quello per le opere di riqualificazione energetica non possono essere trasferiti a favore del familiare di cui si è a carico in quanto la normativa non prevede espressamente queste spese tra quelle ammesse in detrazione.
Tornando al quesito se la moglie non è titolare di redditi non potrà portare in detrazione la rata annuale della spesa di ristrutturazione sostenuta nel 2010. Anche nell’ipotesi che la moglie fosse titolare di altri redditi e si decida di presentare il Modello 730 congiunto, la spesa dovrà comunque essere esposta nella dichiarazione della moglie e se l’imposta lorda non fosse tale da assorbire la detrazione spettante, la parte residua andrebbe persa. Nel caso di specie, pertanto, il marito non potrà usufruire della detrazione in riferimento alla quota residua della moglie.
Qualora in futuro la moglie fosse titolare di altri redditi potrà portare in detrazione le rate di competenza dell’anno di riferimento fermo restando quanto su indicato.
La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese.
La detrazione spetta anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto
dell’intervento a condizione che ne sostenga le spese e che la convivenza sussista già al momento dell’ inizio dei lavori (oppure al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori). Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta anche al convivente di fatto del possessore o detentore dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato. La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella stabile convivenza che si esplica ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016 (cosiddetta legge Cirinnà).
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 13/2019, confermando i precedenti documenti di Prassi, ha chiarito che qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura (o che non abbia effettuato l’invio della comunicazione al Centro operativo di Pescara, fin quando prevista) nella misura in cui abbia sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti.
A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del
soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale. Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta (in tal senso vedi anche la Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.1, e Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 2.1).
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